martedì 24 novembre 2020

Ristrutturazione: guida completa sulla detrazione Irpef al 50%

 Ristrutturazione: guida completa sulla detrazione Irpef al 50% 


Fino alla fine dell'anno, salvo eventuali proroghe, si può fruire della detrazione fiscale al 50% con limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare per lavori di ristrutturazione.
Per chi volesse ristrutturare casa, fino al 31 dicembre 2020 si potrà fruire della detrazione Irpef al 50% con limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Dal 2021, a meno di eventuali proroghe, la detrazione verrà abbassata al 36% con limite massimo di spesa di 48mila euro. La detrazione deve essere indicata nella denuncia dei redditi e spalmata in 10 anni.
Detrazione per ristrutturazione: chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione fiscale al 50% tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta quindi ai:
§ proprietari o nudi proprietari
§ titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
§ locatari o comodatari
§ soci di cooperative divise e indivise
§ imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
§ soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
§ il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
§ il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
§ il componente dell’unione civile
§ il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
I lavori ammessi all’agevolazione
I lavori per i quali è ammessa la detrazione fiscale per ristrutturazione sono quelli di:
§ manutenzione ordinaria intesi come “quegli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.” Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. I lavori di manutenzione ordinaria permettono di fruire della detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia al 50% fino al 31 dicembre 2020 e con importo massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, se realizzati su parti comuni di edifici residenziali o se rientrano in un intervento globale di ristrutturazione nel caso di singoli appartamenti. Così la tinteggiatura pareti e soffitti o la sostituzione di pavimenti, nonché il rifacimento di intonaci, sono lavori di manutenzione ordinaria che danno diritto al bonus del 50% se realizzati sulle parti comuni del condominio o se inseriti all’interno di una ristrutturazione per lavori su singoli appartamenti.
§ Manutenzione straordinaria come ad esempio realizzazione, rifacimento integrale o integrazione di servizi igienico – sanitari; rifacimento o modifica integrale degli impianti anche con installazione di pannelli solari o fotovoltaici; rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni; sostituzione di serramenti esterni, persiane, serrande, ecc., con altra tipologia di infissi differente per forma e materiali; realizzazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni; apertura di nuove porte o finestre verso l’esterno ecc.. Tali lavori permettono di godere della detrazione per ristrutturazione sia se realizzati su parti comuni di condominio sia su singoli appartamenti.
§ lavori finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati e apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
§ interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, l’agevolazione compete per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione del corrimano.

per ulteriori informazioni non esitare a contattarci: http://www.agenziaprofessionalteam.com/it/index.html

lunedì 6 aprile 2020

Ai tempi del Corona Virus

Aprile 2020
Dal 11 Marzo, giusto prima del Divieto di  chiusura di tutti i negozi abbiamo deciso di fermare la nostra agenzia immobiliare.
Molto preoccupati per  l'evolversi in maniera negativa della situazione.
Non abbiamo pensato alle tante cose belle che dovevamo portare a termine.
Abbiamo capito che era il momento di fermarci per la salvaguardia della salute nostra e dei nostri amici e clienti.
Oramai è passato quasi un mese. Abbiamo imparato a stare a casa, a metterci guanti monouso e mascherine.
Ci hanno detto  fino al 13 Aprile.
Io so che ce la faremo. Che tutto passerà e si risolverà per il meglio.
Volevo trasmettervi una bella iniziativa che ho visto qualche giorno fa:

♥️ Se non hai lavoro, se sei preoccupato per te o per il tuo bambino perché non riuscite a fare colazione, pranzo o cena, per favore NON ANDARE A LETTO SENZA AVER MANGIATO! Sentiti libero di contattarmi senza paura o vergogna. Farò quello che posso per aiutarti, che sia un pasto, una scatola di cereali, latte, pane o formaggio. Di qualsiasi cosa tu abbia bisogno, farò il possibile per aiutarti. Non sentirti in imbarazzo, non sarai giudicato. Tutti possiamo aver bisogno d’aiuto e questo è un evento così sfortunato... Se sei in grado di aiutare una persona o una famiglia, anche se é solo per un’occasione unica, copia e incolla questo messaggio in modo che gli altri sappiano che possono rivolgersi a te per un supporto. Le piccole cose possono fare la differenza. #iocisono
Contattaci pure
3284734341
Patrick




lunedì 10 febbraio 2020

LEGGE DI BILANCIO 2020

Legge di Bilancio 2020 e Cedolare Secca: aliquota stabilizzata al 10%

Una delle principali indicazioni della Legge di Bilancio 2020 riguarda la Cedolare Secca: l’aliquota viene stabilizzata al 10% in via definitiva e non più solo temporanea. L’art.1, comma 6 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 modifica in parte il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, nel quale vi è contenuta la normativa della Cedolare secca sugli affitti. In precedenza, la percentuale spettante per il canone agevolato sarebbe dovuta arrivare al 12,5%, invece si è scelto di fissarla senza aumenti. La Legge Finanziaria 2020, pertanto, dichiara strutturale l’aliquota del 10% sui contratti abitativi in Cedolare Secca, cioè la rende valida per sempre e non più vincolata alla temporaneità e alle specialità prima previste (basti pensare ai Comuni in stato di emergenza). Gli Agenti Immobiliari, dunque, possono applicare con certezza l’aliquota del 10% quando è previsto il regime di Cedolare Secca per i contratti di locazione abitativi. Diverso è il caso per gli affitti non abitativi (ci riferiamo agli Immobili C1) per i quali la Legge di Bilancio 2020 non prevede proroghe o estensioni all’agevolazione.

Legge di Bilancio 2020 e Cedolare Secca per gli Immobili C1: niente proroga

Nella Legge di Bilancio 2020 non sono contenute proroghe al regime di Cedolare Secca per gli immobili di categoria C1, applicabile invece ai contratti stipulati l’anno scorso. Una novità che è un “fulmine a ciel sereno”, visto che quasi tutti (gli addetti ai lavori) davano per scontata la conferma dell’agevolazione anche per gli affitti non abitativi. Quindi non si può più ricorrere alla Cedolare Secca per gli Immobili C1 se i contratti sono stati stipulati nell’anno corrente (cioè nel 2020). L’agevolazione è permessa -al limite- per i contratti decorrenti o registrati quest’anno ma stipulati nel 2019. Riguardo la Cedolare Secca per locazioni con immobili non abitativi, in passato ci siamo impegnati a fare chiarezza su una tema che ha creato non pochi dubbi e domande circa variabilità del canone, titolarità del contratto e rinnovi. Anche se nella Legge di Bilancio 2020 non è contenuta alcuna proroga alla Cedolare Secca sugli immobili C1, altre perplessità non mancano. Il legislatore ha di fatto cancellato l’opzione agevolata ma ad oggi non ha chiarito alcuni nodi intricati: in caso di subentro su un contratto con Cedolare già in essere, l’agevolazione viene mantenuta? E come ci si comporta per la proroga? Domande legittime alle quali per ora mancano chiarimenti ufficiali. Rimaniamo in attesa. Nel mentre consigliamo agli Agenti Immobiliari di contattarci se hanno a che fare con situazioni particolari o da approfondire circa Cedolare Secca e Immobili C1. Sapremo offrire la consulenza appropriata valutando il caso specifico.

Legge di Bilancio 2020: tracciabilità dei pagamenti e limitazione all’uso del contante

Collegato alla Legge di Bilancio 2020, il Decreto 12/2019 del MEF rivede -in prima istanza- le possibilità di utilizzo del contante e di titoli al portatore. Oggi la soglia è stabilita a un livello di 3.000 € ma verrà abbassata a 2.000 € entro il 1 luglio 2020. È prevista una riduzione ulteriore sino a 1.000 € a fare corso dal primo gennaio 2022. A cambiare sono anche le sanzioni per le violazioni alle soglie di utilizzo contanti, che vengono abbassate e aggiornate ai nuovi limiti. Ma il Decreto afferma anche che ai fini di detrazioni IRPEF, gli oneri riguardanti le locazioni devono essere sostenuti con pagamenti tracciabili (cioè: bonifico bancario o postale e assegno). Dunque, i conduttori che vogliono detrarre l’affitto, lo possono fare solo se pagano il canone di locazione con un metodo tracciabile. Niente più contanti (neppure a fronte di una regolare ricevuta) ma solo bonifico e assegno. Nella Legge di Bilancio 2020 e nel Decreto MEF sono contenute disposizioni che contrastano il “nero” e disincentivano l’utilizzo liquido del denaro. Gli Agenti Immobiliari devono tener presente questo paletto per permettere ai clienti di detrarre le mensilità d’affitto: se l’annualità è sopra i nuovi limiti previsti, i canoni vanno sempre pagati con sistemi tracciabili.

Legge di Bilancio 2020 e tasso d’interesse legale: diminuzione allo 0,05%

Una delle più interessanti novità del Decreto 12/2019 del MEF connesso alla Legge di Bilancio 2020 tocca l’interesse legale. La Finanziaria prevede un forte abbassamento del tasso che passa dallo 0,8% del 2019 allo 0,05% per quest’anno. La diminuzione ha effetti sul calcolo degli interessi, per esempio, maturati sui depositi cauzionali o i ravvedimenti. Si tratta di una riduzione sensibile del tasso che rende meno onerose alcune operazioni tipiche della mediazioni immobiliare.

Legge di Bilancio 2020: scomparsa TASI e Bonus Facciate

Altre due novità della Legge di Bilancio 2020, che però interessano lateralmente l’Agente Immobiliare, concernono la TASI e l’introduzione di un nuovo incentivo edilizio chiamato Bonus Facciate. Per quanto riguarda la TASI basti sapere che, in pratica, scompare e viene assorbita nell’IMU. I cambiamenti per l’IMU sono minimi: si modificano leggermente le aliquote mantenendo la discrezionalità dei Comuni ed è stato introdotto un meccanismo “anti-furbetti” per cui i nuclei famigliari saranno assegnati a un unico immobile come abitazione principale ai fini di calcolo dell’imposta. Resta uguale lo sconto del 25% applicabile sulle locazioni a canone concordato.
Il Bonus Facciate, invece, introduce la detrazione IRPEF per interventi edilizi di recupero o restauro della facciata degli immobili situati nelle zone indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n.1444/1968La detrazione è pari al 90% delle spese (senza limite massimo) sostenute nel 2020 le quali devono essere documentate. Quali sono gli interventi previsti? Si tratta di lavori sulla struttura della facciata, sui balconi o i fregi; ma anche opere di pulizia e tinteggiatura. Il Bonus Facciate si ripartisce in dieci quote di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
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