OGGI VORREI PARLARTI DELL'IMPORTANZA DI SCEGLIERE UN'AGENZIA IMMOBILIARE QUANDO DECIDI DI VENDERE CASA.
SCEGLIERE UNA AGENZIA, REGOLARMENTE ISCRITTA IN CAMERA DI CAMMERCIO DELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA E' SECONDO ME, UNA GARANZIA FONDAMENTALE PER CHI SI APPRESTA AD ACQUISTARE UN IMMOBILE SIA COME PRIMA CHE SECONDA CASA.
VI SPIEGO ANCHE PERCHE:
-OGNI VOLTA CHE COMPRAVENDO UN IMMOBILE, UN TERRENO, UNA ATTIVITA' COMMERCIALE, FACCIO TUTTE LE VERIFICHE NECESSARIE PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA SIA ACHI VENDE SIA A CHI COMPRA.
-LA COSA PRIMARIA E' VERIFICARE CHE TUTTO SIA IN ORDINE E A POSTO CATASTALMENTE. FACCIO UNA VERIFICA SIA CATASTALE CHE IPOTECARIA.
MI E' GIA' ACCADUTO DI ACCORGERMI CHE IL PROPRIETARIO, NONOSTANTE ABBIA ACQUISTATO L'IMMOBILE DA ALCUNI ANNI AL CATASTO, PARZIALMENTE O COMPLETAMENTE NON SONO STATE FATTE LE MODIFICHE SULL'IMMOBILE O SU ALCUNI ACESSORI. AD ESEMPIO CHE IL GARAGE RISULTA DI SUA PROPRIETA' E MAGARI L'APPARTAMENTO NON ANCORA. OCCORRE PRIMA DI FARE QUALSIASI PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA AGGIUSTARE QUESTI DATI.
ACCADE ANCHE CHE FACENDO UNA VISURA IPOTECARIA PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI, DI TROVARE IPOTECHE LEGALI O GIUDIZIALI, LE COSIDETTE IPOTECHE "CATTIVE", FRUTTO MAGARI DI UNA RATEALIZZAIONE DI UN PAGAMENTO IMPS O ERARIALE NON PAGATO.
COSA CHE MI E' GIA' SUCCESSA IN UNA COMPREVENDITA DOVE I VENDITORI ERANO IN 5 E UNA SORELLA, BRAVISSIMA PERSONA ALL'APPARENZA, DOPO AVER CHIUSO UNA ATTIVITA' STAVA RIMBORSANDO L'IMPS PER UNA SERIE DI PAGAMENTI NON FATTI.
- NEL CASO IN CUI SVOLGENDO IL NOSTRO LAVORO EFETTUIAMO UN ERRORE, ABBIAMO UNA NOSTRA ASSICURAZIONE CHE CI COPRE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE, NEL MIO CASO FINO € 250.000,00, ERRRORI CHE LAVORANDO POSSONO SUCCEDERE, BASTA CHE VENGANO MESSI A POSTO E CHE IL CLIENTE NON SUBISCA NESSUN DANNO ECONOMICO.
- VOLEVO RAMMENTARVI CHE SOLO IL MEDIATORE, O AGENTE IMMOBILIARE REGOLARMENTE ISCRITTO IN CAMERA DI COMMERCIO EX RUOLO HA DIRITTO A PERCEPIRE LA PROVVIGIONE, ARTICOLO 1755 C.C. : IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE DA CIASCUNA DELLE PARTI, SE L'AFFARE E' CONCLUSO PER EFFETTO DEL SUO INTERVENTO, ART 6 L.3 FEBBRAIO 1989 N. 39 HANNO DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SOLO I MEDIATORI ISCRITTI NELL'APPOSITO RUOLO.
I MEDIATORI ABUSIVI QUINDI NON POSSONO CHIEDERVI PER LEGGE NULLA, ANZI SONO PASSIBILI DI DENUNCIA, E OLTRE A NON AVERE NESSUN DIRITTO RISCHIANO PURE UNA MULTA SALATA SE DENUNCIATI.
-L'AGENZIA INOLTRE UTILIZZA TUTTI I METODI DI MARKETING APPROPRIATI:
SITO IMMOBILIARE
PUBBILICITA SU INTERNET
FACEBOOK
BLOG(COME STO CERCANDO DI FARE IO PER INFORMARE IL CLIENTE)
VI RINGRAZIO PER LA VOSTRA ATTENZIONE.
PER ULTERIORI INFO:
www.agenziaprofessionalteam.com
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