Ristrutturazione: guida completa sulla detrazione Irpef al 50%
Fino alla fine dell'anno, salvo eventuali proroghe, si può fruire della detrazione fiscale al 50% con limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare per lavori di ristrutturazione.
Per chi volesse ristrutturare casa, fino al 31 dicembre 2020 si potrà fruire della detrazione Irpef al 50% con limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Dal 2021, a meno di eventuali proroghe, la detrazione verrà abbassata al 36% con limite massimo di spesa di 48mila euro. La detrazione deve essere indicata nella denuncia dei redditi e spalmata in 10 anni.
Detrazione per ristrutturazione: chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione fiscale al 50% tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta quindi ai:
§ proprietari o nudi proprietari
§ titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
§ locatari o comodatari
§ soci di cooperative divise e indivise
§ imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
§ soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
§ il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
§ il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
§ il componente dell’unione civile
§ il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
I lavori ammessi all’agevolazione
I lavori per i quali è ammessa la detrazione fiscale per ristrutturazione sono quelli di:
§ manutenzione ordinaria intesi come “quegli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.” Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. I lavori di manutenzione ordinaria permettono di fruire della detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia al 50% fino al 31 dicembre 2020 e con importo massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, se realizzati su parti comuni di edifici residenziali o se rientrano in un intervento globale di ristrutturazione nel caso di singoli appartamenti. Così la tinteggiatura pareti e soffitti o la sostituzione di pavimenti, nonché il rifacimento di intonaci, sono lavori di manutenzione ordinaria che danno diritto al bonus del 50% se realizzati sulle parti comuni del condominio o se inseriti all’interno di una ristrutturazione per lavori su singoli appartamenti.
§ Manutenzione straordinaria come ad esempio realizzazione, rifacimento integrale o integrazione di servizi igienico – sanitari; rifacimento o modifica integrale degli impianti anche con installazione di pannelli solari o fotovoltaici; rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni; sostituzione di serramenti esterni, persiane, serrande, ecc., con altra tipologia di infissi differente per forma e materiali; realizzazione di cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni; apertura di nuove porte o finestre verso l’esterno ecc.. Tali lavori permettono di godere della detrazione per ristrutturazione sia se realizzati su parti comuni di condominio sia su singoli appartamenti.
§ lavori finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati e apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
§ interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, l’agevolazione compete per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione del corrimano.
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